Art. 1
In vigore dal 26 lug 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 è così modificato:
1)
all', paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il rilascio al richiedente di un parere in merito alla domanda di approvazione di apparecchiature di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), a norma dell'ultimo comma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;»;
2)
all', i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'Agenzia riscuote diritti nei seguenti casi:
a)
per la presentazione di domande all'Agenzia attraverso lo sportello unico, qualora tali diritti non siano inclusi nei diritti fissi per il trattamento delle domande;
b)
per il trattamento di domande, richieste e notifiche presentate all'Agenzia, compresi il rilascio di stime di cui all'articolo 4 o i casi in cui la domanda, richiesta o notifica sia successivamente ritirata dal richiedente;
c)
qualora l'Agenzia restringa, modifichi o aggiorni di propria iniziativa una decisione emessa ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 o della direttiva (UE) 2016/797.
L'Agenzia può riscuotere diritti quando revoca un'autorizzazione all'immissione sul mercato a causa della non conformità accertata a posteriori di un veicolo in uso o di un tipo di veicolo ai requisiti essenziali, a norma dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2016/797, o qualora il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfi più le condizioni per la certificazione, a norma dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2016/798.
2. Le domande, richieste e notifiche di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprendono:
a)
le autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e di tipi di veicolo a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796 diverse da quelle specificate alla lettera b) del presente paragrafo;
b)
le autorizzazioni all'immissione sul mercato di un veicolo o una serie di veicoli conformi a un tipo di veicolo autorizzato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;
c)
i certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/796;
d)
le decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra alle relative specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/796;
e)
le domande di impegno preliminare a norma dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e dell', paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763;
f)
i ricorsi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796, in conformità all'articolo 7 del presente regolamento;
g)
le registrazioni nel registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV) di una nuova versione del tipo di veicolo o della variante del tipo di veicolo in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;
h)
le notifiche a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, comprese eventuali decisioni dell'Agenzia al riguardo.»
;
3)
all', i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), l'importo dei diritti dovuti per il trattamento delle domande di cui all', paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) e per le attività di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all', paragrafo 1, secondo comma, ammonta al totale degli elementi seguenti:
a)
il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia, specificata al punto 1 dell'allegato;
b)
gli importi pertinenti presentati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») per i costi di trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale, comprese le valutazioni relative alle stazioni di frontiera, ove opportuno.
3. L'importo dei diritti per la presentazione e il trattamento delle seguenti domande, richieste e notifiche è l'importo fisso pertinente specificato al punto 3, tabella B, dell'allegato e comprende i costi per l'utilizzo dello sportello unico di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ove opportuno:
a)
domande di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, per carri merci quali definiti al punto 2.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (*1) laddove l'area d'uso sia l'intera Unione;
b)
domande di cui all', paragrafo 2, lettera b);
c)
richieste di cui all', paragrafo 2, lettera g);
d)
notifiche di cui all', paragrafo 2, lettera h).
L'importo fisso di cui al primo comma è pagato al momento della presentazione della domanda, richiesta o notifica.
4. L'importo dei corrispettivi per i servizi di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento è pari al numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia, stabilita al punto 1 dell'allegato. Per i servizi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/796, il corrispettivo per singolo partecipante è il risultato della ripartizione dell'importo dei corrispettivi per il numero stimato di partecipanti all'attività di assistenza dell'Agenzia, salvo diverso accordo.
5. Su istanza del richiedente, una riduzione del 20 % dell'importo riscosso dall'Agenzia per una domanda, richiesta o notifica di cui all', paragrafo 1, si applica nel caso di microimprese, piccole o medie imprese.
Ai fini del presente regolamento, per microimprese, piccole o medie imprese si intendono un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura, un detentore del veicolo o un fabbricante autonomi che siano stabiliti o abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e che soddisfino le condizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*2).
Entro un mese dalla data della domanda, richiesta o notifica, il richiedente presenta elementi atti a comprovare la sua qualità di microimpresa, piccola o media impresa. L'Agenzia valuta gli elementi forniti e può respingere la richiesta per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa in caso di dubbio o mancanza di giustificazioni.
(*1) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj
).
"
(*2) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).»;"
4)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Su istanza del richiedente, l'Agenzia rilascia una stima non vincolante dell'importo dei diritti e dei corrispettivi connessi alla domanda, richiesta o notifica, compresa la richiesta di servizi, e fornisce informazioni relative alla data di emissione delle fatture.»;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nel corso del trattamento di una domanda, richiesta o notifica, l'Agenzia e le NSA effettuano un monitoraggio dei costi. Su richiesta del richiedente, l'Agenzia informa quest'ultimo se i costi rischiano di superare la stima di oltre il 15 %.
3. Se il trattamento di una domanda, richiesta o notifica ha una durata superiore a un anno, il richiedente può richiedere una nuova stima.»
;
5)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia emette una fattura per i diritti e i corrispettivi dovuti entro 60 giorni di calendario dalla data:
a)
della decisione dell'Agenzia, salvo in caso di decisioni disciplinate dal regime di diritti fissi o soggette all'articolo 6, paragrafo 3;
b)
della decisione della commissione di ricorso;
c)
della conclusione del servizio prestato;
d)
del ritiro di una domanda, richiesta o notifica;
e)
di qualsiasi altro evento che abbia condotto alla cessazione del trattamento di una domanda, richiesta o notifica.
Per quanto riguarda i diritti fissi che diventano esigibili al momento della presentazione della domanda, richiesta o notifica di cui all', paragrafi 1 e 3, prima del trattamento della domanda, richiesta o notifica da parte dell'Agenzia, quest'ultima può concordare con i singoli richiedenti, su loro richiesta, una data di scadenza più breve e prendere accordi particolari per la fatturazione, compresa l'emissione di una fattura mensile.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
ove pertinente, i costi addebitati da ciascuna NSA competente. Tali costi sono specificati in relazione al compito eseguito e al tempo impiegato, o sotto forma di tariffe fisse applicate dalla NSA per il trattamento della parte della domanda riguardante la dimensione nazionale, comprese le valutazioni relative alle stazioni di frontiera, ove opportuno.»;
c)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. La fattura è indirizzata alla persona o all'organismo:
a)
che figura come richiedente nello sportello unico;
b)
che richiede la registrazione a norma dell', paragrafo 2, lettera g);
c)
che presenta la notifica a norma dell', paragrafo 2, lettera h);
d)
che richiede un servizio a norma dell', paragrafo 3.»
;
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le NSA forniscono all'Agenzia una dichiarazione dei costi per il loro contributo, da allegare alla fattura emessa dall'Agenzia, entro 30 giorni di calendario dalle date di cui al paragrafo 1. La dichiarazione dei costi indica in dettaglio il modo in cui tali costi sono stati calcolati.»
;
e)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. L'Agenzia comunica ai richiedenti la decisione e presenta la fattura tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 o con qualsiasi altro mezzo appropriato.
6. L'Agenzia può fatturare importi intermedi ogni sei mesi o emettere più fatture, ove opportuno.»
;
f)
i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Se il richiedente è una microimpresa, piccola o media impresa, l'Agenzia tiene conto delle richieste di una ragionevole proroga del termine di pagamento e delle richieste di pagamento a rate.
10. Le NSA ricevono un rimborso per i costi sostenuti per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale, comprese le valutazioni relative alle stazioni di frontiera, ove opportuno, entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9.»
;
6)
all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla luce delle informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia nelle sue relazioni annuali, il presente regolamento è sottoposto a revisione al fine di introdurre diritti fissi.»
;
7)
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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