Art. 2
In vigore dal 25 lug 2024
Il nome «Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou» (IGP) dovrebbe essere protetto nella sua interezza, mentre il termine «Kashkaval» può continuare a essere utilizzato per prodotti non conformi al disciplinare di produzione del «Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou» nel territorio dell’Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2017:oj#art-2