Art. 1

Misure transitorie per i protocolli di valutazione medica applicati in conformità dell'allegato VI (parte ARA), norma ARA.MED.330, e per i certificati medici rilasciati sulla base di tali protocolli

In vigore dal 24 lug 2024
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) il punto 3 è soppresso; b) sono inseriti i seguenti punti 3 bis e 3 ter: «3 bis) “velivolo complesso”: un velivolo che soddisfa una delle caratteristiche seguenti: i) ha una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg; ii) è certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove; iii) è certificato per operare con equipaggio minimo di due piloti; iv) è dotato di uno o più motori a turbogetto o di più di un motore a turboelica; 3 ter) “elicottero complesso”: un elicottero che soddisfa una delle caratteristiche seguenti: i) ha una massa massima al decollo certificata superiore a 3 175 kg; ii) è certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove; iii) è certificato per operare con equipaggio minimo di due piloti;»; c) sono inseriti i seguenti punti 8 bis e 8 ter: «8 bis) “velivolo SEP”: un velivolo monomotore a equipaggio singolo per cui non è prevista alcuna abilitazione per tipo, dotato di un'unica unità di propulsione centrale, controllata da una singola manetta di comando e azionata da uno dei tipi di motore seguenti: a) un motore a pistoni; b) un sistema motore elettrico che, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, può essere costituito da più di un motore elettrico; c) un sistema motore ibrido costituito da motori a pistone ed elettrici, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012; 8 ter) “elicottero SEP”: un elicottero monomotore a equipaggio singolo con motore a pistone;»; 2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo il regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione (*1), i piloti degli aeromobili di cui all', punto 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/723/oj).»;" 3) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Misure transitorie per i protocolli di valutazione medica applicati in conformità dell'allegato VI (parte ARA), norma ARA.MED.330, e per i certificati medici rilasciati sulla base di tali protocolli 1.   Le autorità competenti che operano con protocolli di valutazione medica o che intendono aderire a un protocollo di valutazione medica esistente, conformemente all'allegato VI (parte ARA), norma ARA.MED.330, come applicabile prima del 13 febbraio 2025 possono continuare ad applicare il protocollo pertinente o possono aderirvi fino alla scadenza del relativo periodo di validità, se tale periodo di validità è stato stabilito prima del 13 agosto 2024. 2.   I titolari di certificati medici rilasciati conformemente ai protocolli di valutazione medica di cui al paragrafo 1 possono esercitare i privilegi delle proprie licenze di pilota sulla base dei rispettivi certificati medici, fintanto che il pertinente protocollo di valutazione medica continua ad applicarsi conformemente al paragrafo 1.» ; 4) all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) velivoli SEP ed elicotteri SEP, entrambi con una massa massima al decollo non superiore a 2 000 kg;»; 5) è inserito il seguente articolo 4 nonies: «Articolo 4 nonies Misure transitorie per i titolari di un'abilitazione al volo in montagna I titolari di un'abilitazione al volo in montagna rilasciata prima del 13 agosto 2024 con una data di scadenza riportata in conformità della norma FCL.815 dell'allegato I, al fine di continuare a esercitare i loro privilegi dopo tale data, procedono nel modo seguente: a) ottengono dall'autorità competente la riemissione della propria abilitazione al volo in montagna senza una data di scadenza; b) ottemperano alla norma FCL.815, lettera d), dell'allegato I, a meno che, nei due anni precedenti, non abbiano rinnovato la propria abilitazione al volo in montagna conformemente alla norma FCL.815, lettera e), dell'allegato I applicabile fino al 12 agosto 2024.»; 6) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 7) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; 8) l'allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 9) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; 10) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
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