Art. 1

In vigore dal 24 lug 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 è così modificato: 1) all', il secondo comma è soppresso; 2) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1 notificano all'autorità nazionale competente, entro un mese dall'installazione di ciascuno punto di accesso, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso nonché se detti punti di accesso rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).» ; 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri, con cadenza regolare, effettuano attività di monitoraggio e riferiscono alla Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno fino al 31 dicembre 2023, in merito all'applicazione del presente regolamento e in particolare all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A decorrere dal 1o gennaio 2024 gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni, la prima volta entro il 31 marzo 2026. Le relazioni pertinenti riguardano ciascuna un periodo di due anni civili e sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento della relazione.»; 4) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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