Art. 2

In vigore dal 23 lug 2024
1.   Senza indugio e comunque entro il 31 ottobre 2024, Austria, Cechia e Polonia comunicano alla Commissione quanto segue relativamente alle misure attuate ai sensi dell’: (a) una descrizione delle misure da adottare; (b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto, i relativi importi e le ragioni della distribuzione dell’aiuto tra gli agricoltori; (c) l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche; (d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure; (e) le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni; (f) la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 31 gennaio 2025; (g) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’, paragrafo 7; (h) le azioni intraprese per controllare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. 2.   Entro il 15 giugno 2025 Austria, Cechia e Polonia notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.
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