Art. 1
In vigore dal 22 lug 2024
L’, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2061 è sostituito dal seguente:
«1)
categoria 1 – pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l’aragosta:
Spagna
4 150 tonnellate
Italia
600 tonnellate
Portogallo
250 tonnellate
In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 18 pescherecci alla volta nelle acque mauritane.».
Storico versioni
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