Art. 1

In vigore dal 22 lug 2024
L’, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2061 è sostituito dal seguente: «1) categoria 1 – pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l’aragosta: Spagna 4 150 tonnellate Italia 600 tonnellate Portogallo 250 tonnellate In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 18 pescherecci alla volta nelle acque mauritane.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2024/2054 — Testo vigente | Portale Normativo