Art. 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/245
In vigore dal 22 lug 2024
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/245
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/245, voce relativa al d,l-isomentone, colonna «Altre disposizioni», i punti da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3.
L’etichetta dell’additivo reca la seguente indicazione: “Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg per tutte le specie animali”.
4.
Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.
5.
Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i 5 mg/kg per tutte le specie animali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1989:oj#art-2