Art. 1
In vigore dal 19 lug 2024
1. Il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 figura nell’allegato I del presente regolamento.
2. Le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato di cui all’allegato I figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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