Art. 1

Finanziamenti dell’Unione e pagamenti nazionali

In vigore dal 19 lug 2024
Finanziamenti dell’Unione e pagamenti nazionali 1.   Un sostegno finanziario dell’Unione per un importo complessivo di 15 000 000 di EUR è messo a disposizione del Portogallo per sostenere la misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi di cui all’, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2.   Il sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 è stanziato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e garantisce che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza. 3.   Le spese sostenute dal Portogallo di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per la misura di cui all’ sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 aprile 2025. 4.   Il Portogallo può finanziare ulteriormente la misura di cui all’ tramite pagamenti nazionali fino al 200 % del sostegno finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1.
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