Art. 1

In vigore dal 11 lug 2024
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 e 8431390010) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 55,3  % 89DL Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. 23,6  % 89DM Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. 14,3  % 89DN Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 31,3  % 89DO Altre società che hanno collaborato 28  % Cfr. allegato Tutte le altre società 55,3  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato) Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, nel campo pertinente della dichiarazione sono indicati il numero di articoli importati, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. 6.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (93), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile. 7.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450. Le registrazioni dei dati sulle importazioni a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 sono conservare fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. 8.   Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
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