Art. 1
Contenuti ed erogazione della formazione
In vigore dal 10 lug 2024
Contenuti ed erogazione della formazione
1. I requisiti comuni di formazione per i funzionari di controllo sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
2. Gli Stati membri stabiliscono le tecniche e i materiali per strutturare ed erogare la formazione iniziale e continua dei funzionari di controllo conformemente ai requisiti di cui all’allegato del presente regolamento.
3. Gli Stati membri aggiornano regolarmente i loro programmi di formazione per tenere conto delle modifiche apportate al pertinente diritto dell’Unione e degli sviluppi tecnologici.
4. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di prevedere ulteriori requisiti che ritengono necessari per fare sì che i funzionari incaricati dell’applicazione della normativa siano adeguatamente formati per lo svolgimento delle loro funzioni.
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