Art. 2

In vigore dal 8 lug 2024
Per un periodo transitorio che termina il 29 aprile 2025 continua a essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti composti destinati al consumo umano di cui all’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, accompagnate dall’opportuno certificato sanitario/ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 29 gennaio 2025.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2024/1874 — Testo vigente | Portale Normativo