Art. 1

Dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX

In vigore dal 3 lug 2024
Dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX 1.   Per i regimi doganali o la riesportazione che richiedono l’espletamento di formalità non doganali dell’Unione, tutti i dati di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e all’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che sono pertinenti per le formalità non doganali dell’Unione specificate nella parte A o B dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399 sono scambiati tramite il sistema EU CSW-CERTEX. 2.   Per ciascuna delle formalità non doganali dell’Unione di cui alla parte A dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399, sono scambiati mediante il sistema EU CSW-CERTEX tutti i dati stabiliti: a) nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per i documenti seguenti: i) documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A); ii) documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P); iii) documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D); iv) documento sanitario comune d’entrata per piante e prodotti vegetali (DSCE-PV); b) negli allegati del regolamento delegato (UE) 2021/2306 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per il certificato di ispezione (COI); c) negli articoli 16 e 17 e nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/590 per le licenze utilizzate per l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS); d) negli del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 e nell’articolo 23 del regolamento (UE) 2024/573 per i gas fluorurati a effetto serra (F-gas); e) nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 per: i) la licenza di importazione per i beni culturali (ICG-L); ii) la dichiarazione dell’importatore per i beni culturali (ICG-S); iii) la descrizione generale dei beni culturali (ICG-D); f) nell’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956 per le autorizzazioni nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). 3.   Per ciascuna delle formalità non doganali dell’Unione di cui alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399, sono scambiati mediante EU CSW-CERTEX tutti i dati stabiliti: a) nell’allegato del regolamento (CE) n. 1024/2008 per le licenze di importazione emesse nell’ambito dell’applicazione delle normative, della governance e del commercio nel settore forestale (FLEGT); b) negli allegati II e III del regolamento (UE) 2021/821 per i prodotti a duplice uso; c) negli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per i certificati relativi al commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); d) nell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 per le informazioni scambiate tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS); e) nell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/2104 per la notifica di arrivo (NOA).
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