Art. 1

In vigore dal 3 lug 2024
1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, esclusi i veicoli delle categorie L6 e L7 a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 (503) e i motocicli, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, compresi quelli dotati di un range extender a combustione interna (unità di potenza ausiliaria) attualmente classificati con il codice NC ex 8703 80 10 (codice TARIC 8703801010) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Dazio compensativo provvisorio Codice addizionale TARIC Gruppo BYD: — BYD Auto Company Limited — BYD Auto Industry Company Limited — Changsha BYD Auto Company Limited — Changsha Xingchao Auto Company Limited — Changzhou BYD Auto Company Limited — Fuzhou BYD Industrial Company Limited — Hefei BYD Auto Company Limited — Jinan BYD Auto Company Limited 17,4 % 89BL Gruppo Geely: — Asia Euro Automobile Manufacture (Taizhou) Company Limited — Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co., Ltd. — Fengsheng Automobile (Jiangsu) Co., Ltd. — Shanxi New Energy Automobile Industry Co., Ltd. — Zhejiang Geely Automobile Company Limited — Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Company Limited 19,9 % 89BM Gruppo SAIC: — SAIC MAXUS Automotive Company Limited — SAIC Motor Corporation Limited — Nanjing Automobile (Group) Corporation — SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd. — SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd. — SAIC General Motors Co., Ltd. 37,6 % 89BN Altre imprese che hanno collaborato (allegato) 20,8 % Tutte le altre società 37,6 % 8999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: "Il sottoscritto certifica che i (volume) veicoli elettrici a batteria nuovi venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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