Art. 1
In vigore dal 29 giu 2024
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il punto 25) è sostituito dal seguente:
«25)
“impresa di trasporto su strada”: la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che esercita a fini commerciali l'attività di trasportatore di merci con veicoli a motore singoli o combinati;»
;
b)
sono aggiunti i punti seguenti:
«26)
“autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
27)
“settore dell'energia”: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
i)
la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Bielorussia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;
ii)
la produzione o la distribuzione all'interno della Bielorussia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure
iii)
la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.»
;
2)
all'articolo 1 ter, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
(*1)
GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;"
3)
l'articolo 1 ter bis è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»
;
4)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 ter ter
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse elencati nell'allegato XVIII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XIX esportati dall'Unione.
3. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
5. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2602, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 agosto 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
6. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 8708 99 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 gennaio 2025, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024, data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
7. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
8. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XVIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
a)
usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia; oppure
c)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
9. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui al codice NC 8417 20 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.
10. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, elencati nell'allegato XIX, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 8.
11. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
12. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui ai codici NC 3917, 8523 and 8536 elencati nell'allegato XVIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari a fini di manutenzione o riparazione di dispositivi medici.
13. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei seguenti beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:
a)
beni che rientrano nel codice NC 8417 20 ;
b)
tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm.
14. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 3917 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Bielorussia.
15. Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 9, 10, 12, 13 e 14, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.
16. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8, 9, 10, 12, 13 e 14 entro due settimane dal rilascio.»
;
5)
l'articolo 1 sexies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h).»
;
6)
l'articolo 1 septies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis esportati dall'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, elencati nell'allegato V bis, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).»
;
d)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;»
ii)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure»
;
iii)
è aggiunta la lettera seguente:
«i)
all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia.»
;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, elencati nell'allegato V bis, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h).»
;
7)
all'articolo 1 septies bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato V, in deroga all'articolo 1 sexies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 1 septies, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
a)
necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
b)
dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.»
;
8)
all'articolo 1 septies ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato V quater.»
;
9)
l'articolo 1 septies quater è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull'applicazione degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate e, nel caso di sospette scelte opportunistiche o in altre circostanze, se del caso, sulle domande di autorizzazione ricevute.
Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sul controllo dell'osservanza degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis, comprese le relative violazioni e sanzioni, così come sulle migliori prassi delle autorità nazionali di contrasto e sull'individuazione e il perseguimento delle esportazioni non autorizzate. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Quando rilascia un'autorizzazione a norma dell'articolo 1 sexies, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 1 septies, paragrafo 4, lettera d), o dell'articolo 1 septies quinquies, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio.»
;
10)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 septies quinquies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XXIV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.»
;
11)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 1 octies bis
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XXV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XXV nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato in tale allegato.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni di cui ai codici NC 7113 00 00 e 7114 00 00 , elencati nell'allegato XXV, per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
6. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.
7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 1 octies ter
1. È vietato:
a)
acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia;
b)
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
c)
creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia; oppure
d)
prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:
a)
essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato a norma dell' nonies, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, nell'Unione; oppure
b)
essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Bielorussia appartenente a una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 1 octies quater
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell'allegato XX, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 OTTOBRE 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XX o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.
In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»
;
12)
l' nonies è sostituito dal seguente:
« nonies
1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti minerari elencati nell'allegato VII e petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti minerari elencati nell'allegato VII necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII fino al 2 ottobre 2024, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 23 luglio 2024 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento.
5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano il transito attraverso la Bielorussia di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 fornito mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che i divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 (*2) del Consiglio si applicano al petrolio greggio fornito mediante oleodotto dalla Russia.
(*2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).»;"
13)
è inserito l'articolo seguente:
« undecies quater
1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
a)
la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.
2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:
a)
la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.
3. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:
a)
la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.
4. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXVI ai soggetti seguenti:
a)
la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto della Repubblica di Bielorussia, del suo governo dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.
5. È vietato:
a)
prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; o
b)
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo.
6. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 2 ottobre 2024 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
9. Fino al 6 gennaio 2025, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato V ter.
10. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
a)
elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e siano di proprietà o sotto il controllo di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e
b)
garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.
12. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti di open source internazionali.
13. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a)
scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;
c)
il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
d)
l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
e)
il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
f)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
g)
la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Bielorussia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Bielorussia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione; o
h)
l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato V ter.
14. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di consulenza giuridica ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per il proseguimento delle iniziative esistenti di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici e nell'ambito di procedure di adozione internazionale.
15. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi da 11 a 14 entro 2 settimane dal rilascio.»
;
14)
l'articolo 1 quaterdecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 quaterdecies
È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.»
;
15)
sono inseriti gli articoli seguenti:
« novodecies bis
1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consentendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, elencati nell'allegato XXVII, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
b)
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Bielorussia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.
4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire l'importazione di beni destinati all'uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita.
5. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 non destinato alla vendita e appartenente a:
a)
un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare diretto che è residente in Bielorussia ed entra nell'Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale; oppure
b)
un cittadino bielorusso, titolare di un visto o di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente l'ingresso nell'Unione, che entra nell'Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.
6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'Unione di autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l'uso personale da parte del loro personale e dei relativi familiari diretti.
7. Il divieto di cui al paragrafo 1 non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell'Unione al 1o luglio 2024 siano immatricolati in uno Stato membro.
8. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 destinato esclusivamente a scopi umanitari, compresi l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro in cui si attesti che stanno viaggiando verso tale Stato membro nel quadro di iniziative di assistenza alle vittime di catastrofi naturali, nucleari o chimiche.
9. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXVII, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
10. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXVII o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione o il trasferimento di beni fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore del divieto in relazione a tali beni, di cui ai codici NC 8471, 8523, 8536 e 9027, elencati nell'allegato XXVII, o la prestazione dell'assistenza tecnica e finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono componenti di dispositivi medici e sono introdotti nell'Unione a fini di riparazione, di manutenzione o di restituzione di componenti difettosi.
12. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 10 e 11 entro 2 settimane dal rilascio.
novodecies ter
1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXI originario della Bielorussia e dalla Bielorussia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 1o luglio 2024.
2. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXI che sono stati sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1.
3. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXII originario della Bielorussia e dalla Bielorussia esportato nell'Unione dopo il 1o luglio 2024.
4. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui a tali paragrafi e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni; oppure
b)
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui a tali paragrafi, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
5. Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
6. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai beni elencati nell'allegato XXII per uso personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
7. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.
novodecies quater
1. A decorrere dal 1o luglio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXIX, parti A, B e C, originari della Bielorussia o dalla Bielorussia esportati nell'Unione o in qualsiasi paese terzo.
2. A decorrere dal 1o luglio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXIX, parti A, B e C, transitati attraverso il territorio della Bielorussia, quale ne sia l'origine.
3. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui a tali paragrafi e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;
b)
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui a tali paragrafi, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni elencati nell'allegato XXIX, parte C, per uso personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.»
;
16)
l' vicies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei macchinari elencati nell'allegato XIV bis esportati dall'Unione.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari elencati nell'allegato XIV o la prestazione di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione, la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché la prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione connessi, dopo aver accertato che sono destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, e di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»
;
17)
l' vicies bis è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell'allegato XVII esportati dall'Unione.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»
;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«6 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XVII o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.
6 ter. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.»
;
d)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«7 bis. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell'allegato XVII, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 6 bis, 6 ter e 7.
7 ter. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XVII, se i beni sono destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e al fine di adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia.»
;
18)
l' septvicies quater è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.
1 ter. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Unione, di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorussi, di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito.
1 quater. A decorrere dal 2 agosto 2024, è fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita nell'Unione dopo l'8 aprile 2022, di proprietà per il 25 % o oltre di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorussi, di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.
1 quinquies. Le imprese di trasporto su strada stabilite nell'Unione forniscono, su richiesta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono stabilite, informazioni sul loro assetto proprietario a tale autorità nazionale.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. I paragrafi 1 ter e 1 quater non si applicano alle imprese di trasporto su strada stabilite nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di cittadini bielorussi che sono anche cittadini di uno Stato membro o che sono titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.»
;
c)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando il trasporto è effettuato con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:»
;
ii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.»
;
19)
all' sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«7. Nell'allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, come persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che favoriscono violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento o della suddetta decisione o altrimenti vanificano dette disposizioni in modo significativo.
8. Nell'allegato I sono altresì indicate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.»
;
20)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 4 quater
In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
a)
elimini il controllo, da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e siano di proprietà o sotto il controllo di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e
b)
garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.»
;
21)
l'articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i problemi di violazione e di applicazione delle norme, le sanzioni applicate per violazione delle disposizioni del presente regolamento e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) finalizzati all'esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica alle proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato.
Si presume che la divulgazione di qualsiasi documento o proposta di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.»
;
22)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 quinquies bis
1. In deroga agli articoli 1 ter ter, 1 sexies, 1 septies, 1 septies quinquies, 1 octies, 1 octies bis, 1 octies quater, 1 vicies e 1 vicies bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV e XXV fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
b)
le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni e le tecnologie possano essere destinati a un utente finale militare o a un uso finale militare in Bielorussia; e
c)
i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 1 ter ter, 1 sexies, 1 septies, 1 septies quinquies, 1 octies, 1 octies bis, 1 octies quater, 1 vicies e 1 vicies bis relativamente a tali beni e tecnologie.
2. In deroga all' nonies, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli sexdecies, 1 septdecies, 1 octodecies, 1 novodecies, 1 novodecies bis e 1 novodecies ter, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII e XXVII fino al 31 dicembre 2024, qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
b)
i beni interessati erano fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti all' nonies, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli sexdecies, 1 septdecies, 1 octodecies, 1 novodecies, 1 novodecies bis e 1 novodecies ter, relativamente a tali beni.
3. In deroga all' undecies quater, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i servizi sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi derivanti dal disinvestimento ovvero a loro esclusivo beneficio; e
b)
le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo bielorusso o a un utente finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Bielorussia.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 entro due settimane dal rilascio.
5. Tutte le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 relative ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato V bis del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nell'allegato V quater, modello C, del presente regolamento.»
;
23)
all'articolo 8 sexies, è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui all'articolo 8 undecies, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione svolti ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.
(*3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)"
(*4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)"
(*5) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"
24)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 septies
1. Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal presente regolamento, le autorità doganali possono svincolare ai sensi del codice doganale dell'Unione*, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 del codice doganale dell’Unione prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità del rispettivo divieto di importazione.
2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci interessate a norma del codice doganale dell'Unione.
3. Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci qualora abbiano fondati motivi per sospettare che vi sia elusione e non autorizzano la riesportazione di tali merci verso la Bielorussia.
4. I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il divieto di acquisto.
5. Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione che sono state presentate in dogana prima del 1o luglio 2024 e sono state bloccate in applicazione del presente regolamento.
Articolo 8 octies
1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi elencati nell'allegato V ter bis del presente regolamento, di beni o tecnologie elencati negli allegati XVI, XVII e XXVIII del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del presente regolamento, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
all'esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10 , 8458 11 , 8458 91 , 8459 61 , 8466 93 , elencati nell'allegato XXX;
b)
all'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 fino alla loro data di scadenza.
3. Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.
4. Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o stabiliti di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che abbia beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 3, entro 2 settimane dalla sua conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal suo ricevimento.
5. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
6. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
Articolo 8 octies bis
1. A decorrere dal 2 gennaio 2025, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del presente regolamento:
a)
adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Bielorussia e di esportazione per un uso in Bielorussia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate;
b)
mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Bielorussia e di riesportazione per un uso in Bielorussia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX solamente all'interno dell'Unione o a paesi elencati nell'allegato V ter bis del presente regolamento.
3. A decorrere dal 2 gennaio 2025, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo e che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX applichino gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato essa stessa, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.
Articolo 8 nonies
Qualsiasi persona di cui all'articolo 10, terzo e quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno subito, comprese le spese legali, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b) c) o d), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.
Articolo 8 decies
Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento.
Articolo 8 undecies
1. Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a)
mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati ogni informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento entro due settimane dall'acquisizione di tale informazione; e
b)
collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza legale fornita da altri professionisti certificati autorizzati a norma del diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza legale sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri.
3. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni pertinenti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali.
4. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»
;
25)
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e, in conformità del diritto nazionale applicabile, possono prendere in considerazione come fattore attenuante l'autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.»
;
26)
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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