Art. 1
In vigore dal 28 giu 2024
Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così rettificato:
1)
(non riguarda la versione italiana);
2)
l’allegato I è così rettificato:
a)
(non riguarda la versione italiana);
b)
al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
(*1) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).»;"
c)
al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
d)
al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
impianti di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
e)
al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
f)
(non riguarda la versione italiana);
g)
(non riguarda la versione italiana);
h)
(non riguarda la versione italiana);
i)
al punto 7.3, sezione «Criteri di vaglio tecnico», criterio «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici», il capoverso introduttivo è sostituito dal seguente:
«L’attività consiste in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:»;
3)
l’allegato II è così rettificato:
a)
(non riguarda la versione italiana)
b)
al punto 3.5, sezione «Descrizione dell’attività», la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
c)
al punto 3.5, sezione «Descrizione dell’attività», la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
d)
al punto 3.5, sezione «Descrizione dell’attività», la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
impianti di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
e)
al punto 3.5, sezione «Descrizione dell’attività», la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
f)
(non riguarda la versione italiana);
g)
(non riguarda la versione italiana);
h)
(non riguarda la versione italiana);
i)
al punto 7.3, sezione «Descrizione dell’attività», capoverso introduttivo, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Le attività economiche di questa categoria consistono in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:»;
j)
(non riguarda la versione italiana).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:3215:oj#art-1