Art. 1

In vigore dal 28 giu 2024
Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così rettificato: 1) (non riguarda la versione italiana); 2) l’allegato I è così rettificato: a) (non riguarda la versione italiana); b) al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; (*1)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).»;" c) al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»; d) al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) impianti di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»; e) al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»; f) (non riguarda la versione italiana); g) (non riguarda la versione italiana); h) (non riguarda la versione italiana); i) al punto 7.3, sezione «Criteri di vaglio tecnico», criterio «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici», il capoverso introduttivo è sostituito dal seguente: «L’attività consiste in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:»; 3) l’allegato II è così rettificato: a) (non riguarda la versione italiana) b) al punto 3.5, sezione «Descrizione dell’attività», la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»; c) al punto 3.5, sezione «Descrizione dell’attività», la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»; d) al punto 3.5, sezione «Descrizione dell’attività», la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) impianti di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»; e) al punto 3.5, sezione «Descrizione dell’attività», la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»; f) (non riguarda la versione italiana); g) (non riguarda la versione italiana); h) (non riguarda la versione italiana); i) al punto 7.3, sezione «Descrizione dell’attività», capoverso introduttivo, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Le attività economiche di questa categoria consistono in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:»; j) (non riguarda la versione italiana).
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