Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

In vigore dal 28 giu 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2024/257 Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, è inserita la lettera seguente: «d) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025 nella zona della convenzione della commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC).» ; 2) all'articolo 4 è inserita la lettera seguente: «r bis) “zona della convenzione NPFC”: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (*1); (*1)   GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L'Unione ha aderito a tale convenzione con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12);»;" 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Misure riguardanti il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e Alle catture di merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.» ; 4) all'articolo 20, paragrafo 1, le lettere da c) a f) sono soppresse; 5) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Squali Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere Alopias.» ; 6) è inserita la sezione seguente: «SEZIONE 11 BIS ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC Articolo 48 bis Pesca dello sgombro occhione 1.   Per i pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti: a) le catture mensili soggette ai limiti di cattura di cui all'allegato IM relativi allo sgombro occhione (Scomber japonicus) per tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci con reti a circuizione, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia inferiore al 60 %, entro il settimo giorno del mese successivo a tali catture; e b) le catture settimanali di sgombro occhione soggette a detti limiti di cattura, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia superiore al 60 % e inferiore al 95 %, entro il martedì della settimana successiva. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretario esecutivo della NPFC. 2.   Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l'utilizzo di tali limiti di cattura ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti. 3.   La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC. 4.   Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2). Articolo 48 ter Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC 1.   I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Articolo 48 quater Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC 1.   I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (Oncorhynchus kisutch), salmone rosa (Oncorhynchus gorbuscha), salmone rosso (Oncorhynchus nerka), salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha), salmone giapponese (Oncorhynchus masou) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. (*2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).»;" 7) all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa; 8) all'articolo 59, il terzo paragrafo è così modificato: a) dopo la lettera a), è inserita la lettera seguente: «a bis) l'articolo 12 bis si applica dal 1o luglio 2024 al 31 dicembre 2024 o fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e;» ; b) dopo la lettera g), è inserita la lettera seguente: «g bis) la sezione 11 bis si applica dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025 o fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca misure applicabili nella zona della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale;» ; c) dopo la lettera j), è inserita la lettera seguente: «j bis) gli allegati IM e X bis si applicano dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025;» ; 9) gli allegati IA, IB, ID, IK e VI sono modificati conformemente all'allegato I, parte I, del presente regolamento; 10) gli allegati IM e X bis sono inseriti conformemente all'allegato I, parti II e III, del presente regolamento.
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