Art. 15

Procedura semplificata di modifica

In vigore dal 27 giu 2024
Procedura semplificata di modifica Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta le necessarie modifiche di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
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Procedura semplificata di modifica (Art. 15 Regolamento (UE) 2024/1988) — Testo vigente | Portale Normativo