Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 27 giu 2024
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di segnalazione per i fondi di investimento (FI) e, in taluni casi, per gli altri intermediari finanziari (AIF) e le istituzioni finanziarie monetarie (IFM), per quanto riguarda le informazioni statistiche sulle loro attività, passività, sui redditi percepiti, sui dividendi pagati e sulle commissioni versate dagli azionisti al FI.
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