Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 25 giu 2024
Misure transitorie 1.   L’acido acetico, l’acetato di calcio e il diacetato di sodio, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 16 gennaio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 16 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ai pesci. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 16 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati a pesci da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 luglio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 16 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati a pesci non da produzione alimentare.
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