Art. 2
Ambito geografico
In vigore dal 24 giu 2024
Ambito geografico
Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 12:
a)
sul territorio degli Stati membri;
b)
nelle acque costiere, quali definite all', punto 7), della direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini o nei loro sottosuoli;
c)
nelle acque, nei fondali o nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (42).
Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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