Art. 1
In vigore dal 24 giu 2024
L' del regolamento (UE) 2022/2309 è sostituito dal seguente:
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1. È vietato:
a)
fornire assistenza tecnica in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armi leggere e di piccolo calibro, dei loro componenti e accessori e munizioni, conformemente all'allegato della decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio (*1), nonché di armi da fuoco, di loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Consiglio (*2), direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti;
b)
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione degli articoli di cui alla lettera a), o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), alle Nazioni Unite o ad una missione autorizzata dalle Nazioni Unite o a un'unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da o in coordinamento con tali entità e intesi esclusivamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
Storico versioni
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