Art. 1
In vigore dal 24 giu 2024
Nel regolamento (UE) n. 359/2011 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
1. Il divieto sancito dall’, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente interessata entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera concessa.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 o 3 entro 2 settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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