Art. 2
In vigore dal 24 giu 2024
1. I dazi di salvaguardia pagati in relazione alle importazioni effettuate nell'Unione nell'ambito della categoria di prodotti 26 («altri tubi saldati») dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e originari dei paesi di cui al paragrafo 2 sono oggetto di rimborso o di sgravio conformemente alla normativa doganale applicabile.
2. Le origini delle importazioni soggette al paragrafo 1 sono le seguenti:
—
per il trimestre 1.7.2023-30.9.2023: Bosnia-Erzegovina, Canada, Israele, India, Giappone, Macedonia del Nord, Corea del Sud, Singapore, Stati Uniti, Serbia e Vietnam;
—
per il trimestre 1.10.2023-31.12.2023: Australia, Bosnia-Erzegovina, Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Nuova Caledonia, Macedonia del Nord, Singapore, Stati Uniti, Kossovo, Serbia e Vietnam.
3. Il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in relazione alle importazioni effettuate dal 1o aprile 2024 fino al 30 giugno 2024 sarà soggetto a una verifica supplementare della domanda di rimborso. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro contattano la Commissione europea prima di autorizzare qualsiasi richiesta di rimborso o sgravio.
4. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1782:oj#art-2