Art. 1

In vigore dal 24 giu 2024
Le misure restrittive di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2024 nei confronti di tutte le entità di cui all’allegato del regolamento (UE) 2024/1428.
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