Art. 1

Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006

In vigore dal 21 giu 2024
Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e alla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia: a) recanti il numero di immatricolazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 («il piano di gestione francese»); b) aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché c) titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione francese.
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Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 (Art. 1 Regolamento (UE) 2024/1742) — Testo vigente | Portale Normativo