Art. 1
Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006
In vigore dal 21 giu 2024
Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e alla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia:
a)
recanti il numero di immatricolazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 («il piano di gestione francese»);
b)
aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché
c)
titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione francese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1742:oj#art-1