Art. 1
Applicazione degli adeguamenti allo spostamento di livello
In vigore dal 20 giu 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 è così modificato:
1)
all' sono aggiunti i seguenti punti 34 e 35:
«34)
“fattore di spostamento di livello”: fattore determinato dal rapporto tra le variazioni di prezzo ottenute utilizzando metodi di produzione attuali e nuovi, in base al quale la variazione di prezzo è misurata da un anno civile al periodo di riferimento dei prezzi, rispettivamente:
L'indice concatenato nel dicembre dell'anno
, utilizzando il metodo di produzione attuale, è
; La media annuale di tale indice in ogni anno civile y precedente l'anno correntet è ChI
y
. Analogamente, gli indici concatenati, utilizzando il nuovo metodo di produzione, sono ChI
New
. Gli indici ChIe ChI
New
possono avere periodi di riferimento dell'indice diversi.
35)
“adeguamento allo spostamento di livello”: moltiplicazione dell'indice calcolato utilizzando il nuovo metodo di produzione dell'IPCA e dell'IPCA-TC, in cui dicembre dell'anno
funge da periodo di riferimento dei prezzi, per il rispettivo fattore di spostamento di livello, a partire dal primo mese in cui è introdotto il nuovo metodo di produzione fino alla fine dell'anno civile.»;
2)
al capo 2 è aggiunto il seguente articolo 22:
«Articolo 22
Applicazione degli adeguamenti allo spostamento di livello
1. Gli Stati membri possono applicare un adeguamento allo spostamento di livello se e solo se l'introduzione di un cambiamento significativo nel metodo di produzione, quale definito all', punto 21, del regolamento (UE) 2016/792, comporta uno spostamento permanente e significativo, verso l'alto o verso il basso, del livello dell'indice concatenato.
2. L'adeguamento allo spostamento di livello è applicato al livello più dettagliato al quale possono essere raccordati gli indici calcolati in base ai metodi di produzione attuali e nuovi.
3. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito ai sottoindici ai quali sono applicati adeguamenti allo spostamento di livello e al valore degli adeguamenti al momento della prima trasmissione dei dati oggetto degli adeguamenti.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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