Art. 1
In vigore dal 19 giu 2024
Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:
1)
all’articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso;
2)
gli allegati XII, XIII, XV e XV bis sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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