Art. 1
In vigore dal 13 giu 2024
Il regolamento (UE) 2017/852 è così modificato:
1)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2025 l’amalgama dentale non è utilizzato per le cure dentarie nell’Unione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.
Nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica, e in deroga al primo comma, in uno Stato membro in cui l’amalgama dentale è l’unico materiale rimborsato dal servizio sanitario pubblico in ragione di almeno il 90 % a norma del diritto nazionale per i pazienti che non hanno diritto al rimborso di altri materiali per le otturazioni dentarie e le persone a basso reddito sono colpite in modo sproporzionato dal punto di vista socioeconomico da una data di eliminazione graduale del 1o gennaio 2025, l’amalgama dentale può essere utilizzato per le cure dentarie fino al 30 giugno 2026. Gli Stati membri forniscono e mettono a disposizione del pubblico spiegazioni motivate relative al ricorso a tale deroga, comprese le misure opportune da attuare entro il 30 giugno 2026, e le notificano alla Commissione entro il 31 agosto 2024.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. A decorrere dal 1o gennaio 2025 è vietata l’esportazione di amalgama dentale.
A decorrere dal 1o luglio 2026 sono vietate l’importazione e la fabbricazione di amalgama dentale.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, l’importazione e la fabbricazione di amalgama dentale sono consentite per le esigenze mediche specifiche di cui al paragrafo 2 bis, primo comma.»
;
2)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:
«f)
una sintesi delle informazioni raccolte conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo nonché le informazioni sulle quantità di mercurio utilizzate per esigenze mediche specifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis;
g)
informazioni sulle misure attuate sulla base degli orientamenti della Commissione relativi alle tecnologie di riduzione delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio prodotte dai crematori di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, lettera a).»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Entro il 31 maggio di un determinato anno civile, gli importatori e i fabbricanti di amalgama dentale comunicano alla rispettiva autorità competente le quantità di amalgama dentale che hanno importato o fabbricato, nell’anno civile precedente, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, terzo comma.»
;
3)
l’articolo 19 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la data «31 dicembre 2024» è sostituita da «31 dicembre 2029»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a:
a)
l’attuazione e l’impatto di tali orientamenti, elaborati dalla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2025, sulle tecnologie di riduzione delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio prodotte dai crematori applicate negli Stati membri;
b)
la necessità di mantenere l’esenzione dal divieto per l’uso dell’amalgama dentale di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis, primo comma, tenendo conto dell’impatto sulla salute dei pazienti in generale e dei pazienti dipendenti da otturazioni contenenti amalgama, nonché la necessità di mantenere la deroga per l’importazione e la fabbricazione di amalgama dentale di cui all’articolo 10, paragrafo 7, terzo comma;
c)
gli sviluppi nell’ambito della convenzione per quanto riguarda l’eliminazione graduale dell’uso illegale di mercurio nei cosmetici, tenendo conto delle informazioni fornite dalle parti della convenzione in linea con la decisione MC-5/5 della conferenza delle parti concernente la preparazione di una relazione sui cosmetici;
d)
la necessità di eliminare gradualmente gli usi residui del mercurio;
e)
la necessità di ampliare l’elenco delle fonti di rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11;
f)
la necessità di ampliare l’elenco dei composti del mercurio di cui all’allegato I, aggiungendo, ad esempio, il cloruro azanide di mercurio (HgNH2Cl).»
;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che accompagna le relazioni di cui al presente articolo.»
;
4)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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