Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/942
In vigore dal 13 giu 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/942
Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
è inserita la lettera seguente:
«a bis)
esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione (*1);
(*1) Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).»;"
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell’, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 8, lettera c); sull’approvazione delle metodologie, dei termini e delle condizioni in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all’articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all’articolo 6, paragrafo 1; sull’arbitrato tra regolatori in conformità dell’articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull’approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all’articolo 9, paragrafo 1; sull’approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all’articolo 9, paragrafo 3; sulle deroghe di cui all’articolo 10; sull’infrastruttura di cui all’articolo 11, lettera d); sulle questioni relative all’integrità e alla trasparenza dei mercati all’ingrosso a norma dell’articolo 12; e sull’approvazione e sulla modifica della proposta congiunta dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO relativa al tipo di dati e di formato e alla metodologia relativa all’analisi da fornire per quanto riguarda le esigenze di flessibilità a norma dell’articolo 5, paragrafo 9;»
;
2)
all’, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Il presente paragrafo si applica anche alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.»
;
3)
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. I paragrafi 6, 7 e 8 del presente articolo si applicano anche alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.»
;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:
«L’ACER controlla la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. L’ACER approva e, se necessario, modifica la proposta congiunta dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO relativa al tipo di dati, al formato e alla metodologia relativa all’analisi da fornire per quanto riguarda le esigenze di flessibilità a norma dell’articolo 19 sexies, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943.»
;
5)
all’articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. L’ACER presenta pareri all’autorità di regolazione interessata e alla Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 ter, e dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.»
;
6)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«L’ACER pubblica una relazione sull’impatto dell’utilizzo di prodotti livellatori delle punte di carico sul mercato dell’energia elettrica dell’Unione durante una crisi a seguito della valutazione a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 e una relazione sull’impatto dello sviluppo di prodotti livellatori delle punte di carico sul mercato dell’energia elettrica dell’Unione alle normali condizioni di mercato a seguito della valutazione a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 8, di tale regolamento.»
;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. L’ACER pubblica una relazione a norma dell’articolo 19 sexies, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 in cui analizza le relazioni nazionali sulle esigenze di flessibilità stimate e formula raccomandazioni su questioni di rilevanza transfrontaliera in merito alle conclusioni delle autorità di regolazione o di altre autorità o entità designate dagli Stati membri.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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