Art. 36

Individuazione dei terminali merci multimodali

In vigore dal 13 giu 2024
Individuazione dei terminali merci multimodali 1.   I terminali merci multimodali della rete transeuropea dei trasporti sono terminali aperti a tutti gli operatori e a tutti gli utenti in modo non discriminatorio e sono: a) situati nei porti marittimi della rete transeuropea dei trasporti, elencati nell'allegato II, o in prossimità di essi; b) situati nei porti interni della rete transeuropea dei trasporti, elencati nell'allegato II, o in prossimità di essi; c) situati negli aeroporti della rete transeuropea dei trasporti, elencati nell'allegato II; o d) classificati come terminali ferroviario-stradali oppure come terminali lungo le vie navigabili interne della rete transeuropea dei trasporti, elencati nell'allegato II. 2.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che vi sia una capacità sufficiente di terminali merci multimodali a servizio della rete transeuropea dei trasporti, tenendo conto dei flussi di traffico attuali e futuri, in particolare i flussi che servono i nodi urbani, i centri industriali, i porti e i poli logistici. 3.   Entro il 19 luglio 2027, gli Stati membri effettuano un'analisi di mercato e prospettica sui terminali merci multimodali sul loro territorio. Tale analisi provvede almeno a: a) esaminare i flussi di traffico di merci attuali e futuri, per modo di trasporto; b) individuare i terminali merci multimodali esistenti della rete transeuropea dei trasporti sul loro territorio e valutare la necessità di nuovi terminali merci multimodali o di capacità aggiuntive di trasbordo presso i terminali esistenti; e c) analizzare le modalità per garantire una distribuzione adeguata di terminali merci multimodali aventi una capacità di trasbordo adeguata per soddisfare le necessità di cui alla lettera b), tenendo conto dei terminali situati nelle zone di confine di Stati membri limitrofi. Gli Stati membri consultano gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti, gli operatori della logistica nonché altri pertinenti portatori di interessi che operano sul loro territorio. Nella loro analisi tengono conto dei risultati di tale consultazione. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione i risultati dell'analisi. 4.   Qualora l'analisi di cui al paragrafo 3 individui la necessità di nuovi terminali merci multimodali o di capacità aggiuntive di trasbordo presso i terminali esistenti, gli Stati membri elaborano un piano d'azione per lo sviluppo di una rete di terminali merci multimodali, che indichi anche i luoghi in cui dette necessità sono state individuate. Il piano d'azione è notificato alla Commissione entro 12 mesi dal completamento dell'analisi di cui al paragrafo 3. Sulla base di tale piano d'azione, gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco dei terminali ferroviario-stradali e dei terminali lungo le vie navigabili interne che propongono di aggiungere agli allegati I e II. 5.   Per far parte della rete transeuropea dei trasporti e rientrare nell'elenco di cui all'allegato II, un terminale ferroviario-stradale o un terminale lungo le vie navigabili interne soddisfa almeno una delle condizioni seguenti: a) il suo trasbordo annuo di merci supera, per le merci non sfuse, le 800 000 tonnellate o supera, per le merci sfuse, lo 0,1 % del corrispondente volume totale annuo delle merci movimentate in tutti i porti marittimi dell'Unione; b) è il terminale ferroviario-stradale principale designato dallo Stato membro per una regione NUTS 2, se non esiste un terminale ferroviario-stradale conforme alla lettera a) in tale regione NUTS 2; c) lo Stato membro propone di aggiungerlo agli allegati I e II conformemente al paragrafo 4.
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