Art. 28

Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura marittima e lo spazio marittimo europeo

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura marittima e lo spazio marittimo europeo Nel promuovere progetti di interesse comune relativi all'infrastruttura marittima e allo spazio marittimo europeo e oltre alle priorità generali di cui agli è prestata attenzione agli aspetti seguenti: a) ammodernamento degli accessi marittimi, quali frangiflutti, canali marittimi, tratti navigabili, chiuse, dragaggi e ausili alla navigazione; b) costruzione o ammodernamento delle infrastrutture portuali di base quali bacini interni, infrastrutture per i combustibili alternativi, muri di sponda, ormeggi, piattaforme, moli, banchine, dighe, riempimenti e recupero di terra; c) miglioramento delle infrastrutture di interconnessione tra i diversi modi di trasporto, delle attrezzature e dei sistemi di cui all', lettere a), b) e d), nonché modernizzazione e ampliamento della capacità dell'infrastruttura ferroviaria necessaria per le operazioni di trasporto all'interno o in prossimità della zona portuale, se necessario per il collegamento alla rete ferroviaria transeuropea; d) miglioramento dei processi di digitalizzazione e automazione, in particolare nell'ottica di una sicurezza, una protezione, un'efficienza e una sostenibilità maggiori; e) introduzione e promozione di nuove tecnologie e innovazioni, nonché di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; f) miglioramento della resilienza delle catene logistiche e del commercio marittimo internazionale, anche in relazione all'adattamento ai cambiamenti climatici; g) misure di riduzione del rumore e di efficienza energetica; h) promozione di navi a emissioni zero e a basse emissioni che servono e gestiscono collegamenti di trasporto marittimo a corto raggio e sviluppo di misure per migliorare le prestazioni ambientali del trasporto marittimo per l'ottimizzazione degli scali portuali e della catena di approvvigionamento conformemente ai requisiti applicabili a norma del diritto dell'Unione o degli accordi internazionali pertinenti, come il ricorso a sistemi di ecoincentivi; i) azioni connesse alla promozione di azioni che apportano benefici di più ampia portata e di collegamenti di trasporto marittimo a corto raggio nel quadro dello spazio marittimo europeo, compresa la promozione di un migliore accesso alle regioni ultraperiferiche e ad altre regioni remote, insulari e periferiche; j) promozione del trasporto per traghetto a emissioni zero e a basse emissioni come modo sostenibile di trasporto passeggeri; k) azioni intese ad aumentare la quota di merci, compresi i collegamenti di trasporto marittimo a corto raggio, trasferite dal trasporto stradale e aereo al trasporto marittimo o per vie navigabili interne e al trasporto ferroviario, al fine di ridurre i costi esterni negativi quali le emissioni e la congestione; e l) miglioramento dell'accesso alle regioni ultraperiferiche e ad altre regioni remote, insulari e periferiche.
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Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura marittima e lo spazio marittimo europeo (Art. 28 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo