Art. 25

Componenti dell'infrastruttura

In vigore dal 13 giu 2024
Componenti dell'infrastruttura 1.   Lo spazio marittimo europeo collega e integra le componenti marittime descritte al paragrafo 2 con la rete terrestre attraverso la creazione o il potenziamento di rotte del trasporto marittimo a corto raggio e attraverso lo sviluppo di porti marittimi sul territorio degli Stati membri e dei loro collegamenti con l'entroterra, compresa l'area geografica delle regioni ultraperiferiche, per fornire un'integrazione efficiente, praticabile e sostenibile con altri modi di trasporto. 2.   Lo spazio marittimo europeo è costituito: a) dall'infrastruttura del trasporto marittimo all'interno della zona portuale della rete centrale e della rete globale, compreso il collegamento con l'entroterra; b) da azioni che apportano benefici di più ampia portata non connesse a porti specifici e che apportano ampi vantaggi allo spazio marittimo europeo e all'industria marittima, quali il sostegno a favore di attività che assicurano la navigabilità durante tutto l'anno (attività rompighiaccio), agevolano la transizione verso un trasporto marittimo sostenibile, migliorano le sinergie tra trasporti ed energia, tra l'altro promuovendo il ruolo dei porti in quanto poli dell'energia e contribuendo alla transizione energetica, e sistemi TIC per i trasporti e i rilevamenti idrografici; e c) dalla promozione di collegamenti di trasporto marittimo a corto raggio sostenibili e resilienti, in particolare quelli che concentrano i flussi di merci al fine di ridurre i costi esterni negativi quali le emissioni e la congestione del trasporto stradale all'interno dell'Unione e quelli che migliorano l'accesso alle regioni ultraperiferiche e ad altre regioni remote, insulari e periferiche attraverso la creazione o il potenziamento di servizi marittimi sostenibili, regolari e frequenti. 3.   L'infrastruttura del trasporto marittimo di cui al paragrafo 2, lettera a), comprende in particolare: a) i porti marittimi, compresa l'infrastruttura necessaria per le operazioni di trasporto all'interno della zona portuale; b) le infrastrutture portuali di base quali bacini interni, muri di sponda, piattaforme, ormeggi, moli, banchine, dighe, riempimenti e recupero di terra; c) i canali marittimi; d) ausili alla navigazione; e) accessi ai porti, tratti navigabili e chiuse; f) frangiflutti; g) i collegamenti dei porti con la rete transeuropea dei trasporti; h) sistemi TIC per i trasporti, compresi i sistemi EMSWe e VTMIS; i) infrastrutture per i combustibili alternativi; j) attrezzature connesse che possono comprendere, in particolare, attrezzature per la gestione del traffico e del carico merci, per la riduzione degli effetti negativi sull'ambiente, fra l'altro per operazioni a rifiuti zero e misure di economia circolare, per il miglioramento dell'efficienza energetica, per la riduzione del rumore e per l'uso di combustibili alternativi, nonché attrezzature che assicurino la navigabilità per tutto l'arco dell'anno, tra cui dispositivi rompighiaccio e attrezzature per indagini idrologiche, per il dragaggio e la protezione del porto e degli accessi al porto; e k) infrastrutture che agevolano le attività portuali connesse alle energie rinnovabili, compresi i parchi eolici offshore. 4.   Per far parte della rete globale, un porto marittimo deve soddisfare almeno una delle condizioni seguenti: a) il volume totale annuo del traffico passeggeri supera lo 0,1 % del volume totale annuo del traffico passeggeri di tutti i porti marittimi dell'Unione e il valore di riferimento per questo volume totale è rappresentato dalla media triennale disponibile più recente in base alle statistiche pubblicate da Eurostat; b) il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di movimentazione di merci sia sfuse che non sfuse, supera lo 0,1 % del corrispondente volume totale annuo delle merci movimentate in tutti i porti marittimi dell'Unione e il valore di riferimento per questo volume totale è rappresentato dalla media triennale disponibile più recente in base alle statistiche pubblicate da Eurostat; c) il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di movimentazione di merci sia sfuse che non sfuse, supera le 500 000 tonnellate annue e il suo contributo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'UE e all'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili è una delle attività principali del porto e il valore di riferimento per questo volume totale è rappresentato dalla media triennale disponibile più recente in base alle statistiche pubblicate da Eurostat; d) è situato su un'isola e costituisce il solo punto di accesso ad una regione NUTS 3 nella rete globale ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1059/2003; o e) è situato in una regione ultraperiferica o periferica, fuori da un raggio di 200 km dal porto più vicino nella rete globale.
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Componenti dell'infrastruttura (Art. 25 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo