Art. 9
Trasferimento degli importi trattenuti a titolo provvisorio
In vigore dal 6 giu 2024
Trasferimento degli importi trattenuti a titolo provvisorio
Ricevuta dai depositari centrali di titoli a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014, l'informazione che gli importi trattenuti a titolo provvisorio non sono più necessari per soddisfare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli, la Commissione aggiunge tali importi al pagamento successivo dovuto dai depositari centrali di titoli all'Unione a norma dell' oppure invia, a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, una nota di addebito separata relativa a tale importo se non sono dovuti ulteriori pagamenti semestrali dai depositari centrali di titoli.
Tale nota di addebito separata può anche comprendere, se del caso, la riconciliazione dei contributi finanziari semestrali versati con gli importi definitivi dovuti di cui all'.
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