Art. 1
In vigore dal 5 giu 2024
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni di eritritolo, un alcol di zucchero a quattro atomi di carbonio (poliolo) ottenuto da zucchero o glucosio, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l'eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15), originario della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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