Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 mag 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1.
«sottozone geografiche della CGPM» («GSA»): le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
2.
«Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
3.
«Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
4.
«Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
5.
«Mar di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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