Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 mag 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1. «sottozone geografiche della CGPM» («GSA»): le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); 2. «Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; 3. «Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; 4. «Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; 5. «Mar di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
Storico versioni

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