Art. 17

In vigore dal 27 mag 2024
1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all', il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato IV. 2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto [e se tale comunicazione può essere effettuata], o mediante la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni pertinenti e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati. 4.   L'elenco di cui all'allegato IV è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Storico versioni

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