Art. 3

In vigore dal 24 mag 2024
Gli alimenti contenenti acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) o tartrato di calcio (E 354) che non sono conformi al presente regolamento e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 16 dicembre 2024 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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