Art. 4
In vigore dal 15 mag 2024
1. Per i contingenti con i numeri d'ordine 09.7914, 09.7915 e 09.7916 di cui all'allegato del presente regolamento di esecuzione, se più dell'80 % del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile.
2. L'aumento di cui al paragrafo 1 è pari al 10 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente.
3. La disposizione di aumento di cui alla tabella 2 dell'appendice 3-B-1 dell'allegato 3-B dell'accordo si applica per la prima volta al termine del primo anno civile completo dopo la data di entrata in vigore dell'accordo ed è applicata per tre anni complessivi nel corso dei primi sei anni civili completi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo.
4. Qualunque aumento del volume del contingente di origine è attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo.
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