Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/858

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2018/858 Il regolamento (UE) 2018/858 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 33) è sostituito come segue: «33) “semirimorchio”: un rimorchio il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore» ; b) è aggiunto il seguente punto: «59) “rimorchio elettronico”: qualsiasi tipo di rimorchio in grado di contribuire alla propulsione della combinazione del veicolo utilizzando il proprio gruppo propulsore elettrico e che non può essere utilizzato su strade pubbliche senza essere trainato attivamente da un veicolo a motore;» 2) nell’allegato I, parte B, punto 6.1.1, lettera d), è aggiunto il seguente punto: «iii) la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del sistema di propulsione e di accumulo dell’energia nel caso dei rimorchi elettronici;».
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