Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2018/858
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2018/858
Il regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il punto 33) è sostituito come segue:
«33)
“semirimorchio”: un rimorchio il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore»
;
b)
è aggiunto il seguente punto:
«59)
“rimorchio elettronico”: qualsiasi tipo di rimorchio in grado di contribuire alla propulsione della combinazione del veicolo utilizzando il proprio gruppo propulsore elettrico e che non può essere utilizzato su strade pubbliche senza essere trainato attivamente da un veicolo a motore;»
2)
nell’allegato I, parte B, punto 6.1.1, lettera d), è aggiunto il seguente punto:
«iii)
la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del sistema di propulsione e di accumulo dell’energia nel caso dei rimorchi elettronici;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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