Art. 2
Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi
In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi
Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all' sono soggette alle condizioni seguenti:
a)
il rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure previste dall'accordo di associazione;
b)
l'astensione da parte della Repubblica di Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; e
c)
il rispetto da parte della Repubblica di Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo, secondo quanto disposto dagli dell'accordo di associazione.
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