Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115
Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
“seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell’articolo 31 o dell’articolo 70 del presente regolamento o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (*1), o dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (*2), o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);
(*1) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj)."
(*2) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj)."
(*3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).»;"
b)
al paragrafo 4, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
qualsiasi superficie dell’azienda che:
i)
presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all’obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 elencata nell’allegato III; o
ii)
per la durata del corrispondente impegno dell’agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 31.
Se gli Stati membri decidono in tal senso, l’ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell’attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell’attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.
Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile.»;
2)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Nel definire le norme BCAA 5, 6, 7 o 9 elencate nell’allegato III, gli Stati membri possono stabilire esenzioni specifiche dai requisiti di tali norme. Le esenzioni si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l’altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive, e sono limitate in termini di zona di copertura. Sono stabilite esenzioni specifiche solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell’applicazione di tali norme e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme agli obiettivi principali elencati nell’allegato III.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Nell’attuare le norme minime definite a norma dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee a requisiti quali limiti di tempo e periodi stabiliti in tali norme in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee sono limitate, nel loro campo di applicazione, agli agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti dalle condizioni meteorologiche e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.»;
3)
all’articolo 31 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Nell’ambito dei regimi ecologici di cui al paragrafo 1 gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore di uno o più regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Tali regimi rivestono carattere volontario per gli agricoltori in attività e le associazioni di agricoltori in attività.»;
4)
all’articolo 119, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda di modifica del piano strategico della PAC può essere presentata due volte per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all’articolo 122. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica del piano strategico della PAC durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti in conformità dell’articolo 118, paragrafo 5.»;
5)
all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Il primo comma del presente articolo non si applica alle modifiche che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2025 degli atti legislativi elencati nell’allegato XIII.»;
6)
l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1468:oj#art-1