Art. 5

Condizioni per l’ammissione

In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni per l’ammissione 1.   Ai fini del reinsediamento, possono beneficiare dell’ammissione i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi, a condizione di appartenere ad almeno una delle categorie di cui al paragrafo 3, lettera a): a) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, quali definiti all’ del regolamento (UE) 2024/1347, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono fare ritorno in tale paese; oppure b) cittadini di paesi terzi i quali si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza, o apolidi che si trovano fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine o, nel caso degli apolidi, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave, come definito all’ del regolamento (UE) 2024/1347, e i quali non possono o, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di tale paese. Sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui al presente paragrafo le persone la cui protezione o assistenza da parte degli organi o delle agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR sia cessata per qualsiasi motivo, senza che la loro posizione sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. 2.   Ai fini dell’ammissione umanitaria, possono beneficiare dell’ammissione i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi, a condizione che, per lo meno in base a una valutazione iniziale, appartengano anche ad almeno una delle categorie di cui al paragrafo 3: a) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, quali definiti all’ del regolamento (UE) 2024/1347, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non possono o, a causa di siffatto timore, non vogliono farvi ritorno; oppure b) cittadini di paesi terzi i quali si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza, o apolidi che si trovano fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine o, nel caso degli apolidi, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave, come definito all’ del regolamento (UE) 2024/1347, e i quali non possono o, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di tale paese. Sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui al presente paragrafo le persone la cui protezione o assistenza da parte degli organi o delle agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR sia cessata per qualsiasi motivo, senza che la loro posizione sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. 3.   Per potere beneficiare dell’ammissione a norma del presente articolo, un cittadino di paese terzo o un apolide deve appartenere anche ad almeno una delle seguenti categorie: a) persone vulnerabili, tra cui: i) donne e ragazze a rischio; ii) minori, compresi i minori non accompagnati; iii) persone sopravvissute a violenze o torture, anche inflitte per motivi di genere o di orientamento sessuale; iv) persone bisognose di protezione legale e/o fisica, anche per quanto riguarda la protezione dal respingimento; v) persone con esigenze mediche, anche nel caso in cui le terapie salvavita non siano disponibili nel paese verso il quale sono state sfollate con la forza; vi) persone con disabilità; vii) persone per le quali non è prevedibile alcuna soluzione alternativa duratura, in particolare quelle la cui condizione di rifugiato si protrae; b) in caso di ammissione umanitaria, i familiari, elencati al paragrafo 4, di cittadini di paesi terzi o apolidi legalmente residenti in uno Stato membro o di cittadini dell’Unione. 4.   Al fine di garantire l’unità del nucleo familiare, possono beneficiare dell’ammissione anche i seguenti familiari di cittadini di paesi terzi o apolidi da ammettere: a) il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato sui cittadini di paesi terzi o sugli apolidi equiparino la situazione delle coppie di fatto a quelle delle coppie sposate; b) i figli minori a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali, adottivi o riconosciuti secondo le definizioni del diritto nazionale; c) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, di un minore non coniugato; d) i fratelli e le sorelle; e) cittadini di paesi terzi o apolidi che siano dipendenti dall’assistenza del figlio, del genitore o di altro familiare a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia mentale o fisica grave, grave disabilità o età avanzata, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese di origine, che il figlio o il genitore o il familiare sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nell’applicare il presente paragrafo, gli Stati membri tengono debitamente conto dell’interesse superiore del minore. Qualora il cittadino di paese terzo o l’apolide sia un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l’interesse superiore del minore sia individuabile nella famiglia d’origine del minore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1350:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo