Art. 14

Modifica del regolamento (UE) 2021/1147

In vigore dal 14 mag 2024
Modifica del regolamento (UE) 2021/1147 Il regolamento (UE) 2021/1147 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) “ammissione umanitaria”: l’ammissione umanitaria quale definita all’, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj)»;" b) il punto 8) è sostituito dal seguente: «8) “reinsediamento”: il reinsediamento quale definito all’, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1350»; 2) all’articolo 19, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento nell’ambito del quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria istituito dal regolamento (UE) 2024/1350. 2.   In aggiunta alla rispettiva dotazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria nell’ambito del quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1350 o ammessa nell’ambito di un programma nazionale di reinsediamento. 3.   L’importo di cui al paragrafo 2 è aumentato a 8 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria o ammessa nell’ambito di un programma nazionale di reinsediamento che appartiene a uno o più dei seguenti gruppi vulnerabili: a) donne e minori a rischio; b) minori non accompagnati; c) persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo tramite ammissione umanitaria; d) persone che necessitano di ammissione umanitaria per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.».
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