Art. 8

Protezione interna alternativa

In vigore dal 14 mag 2024
Protezione interna alternativa 1.   Qualora lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante valuta se un richiedente non necessiti di protezione internazionale dal momento che questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, il richiedente: a) non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi; oppure b) abbia accesso a una protezione effettiva e non temporanea da persecuzioni o danni gravi. 2.   Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, l'autorità accertante presuppone che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione effettiva e non è necessario procedere all’esame di cui al paragrafo 1. L'autorità accertante può effettuare solo la valutazione di cui al paragrafo 1 qualora sia chiaramente stabilito che il rischio di persecuzione o di danno grave risulta da un soggetto il cui potere è palesemente limitato a un'area geografica specifica o qualora lo Stato stesso abbia il controllo solo su certe parti del paese. 3.   L'autorità accertante effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 una volta stabilito che, mancando tale protezione, i criteri di qualifica stabiliti nel presente regolamento si applicherebbero a un richiedente. L'onere di dimostrare che il richiedente dispone di un'alternativa di protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente ha il diritto di presentare prove nonché qualsiasi elemento indicante che una siffatta alternativa non è disponibile nel suo caso. L'autorità accertante tiene conto delle prove e degli elementi presentati dal richiedente. 4.   Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine interessato conformemente al paragrafo 1, l'autorità accertante tiene conto, al momento della decisione sulla domanda di protezione internazionale, delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, di cui all'. A tal fine, l'autorità accertante tiene conto delle informazioni precise e aggiornate provenienti dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi d'origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/2303. 5.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità accertante tiene conto: a) delle condizioni generali vigenti nella parte pertinente del paese d'origine, comprese l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione di cui all'; b) delle circostanze personali del richiedente in relazione a fattori quali la salute, l'età, il genere, compresa l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica e l'appartenenza a una minoranza nazionale; nonché c) della capacità del richiedente di provvedere alle proprie esigenze di base. 6.   Qualora il richiedente sia un minore non accompagnato, l'autorità accertante tiene conto dell'interesse superiore del minore e, in particolare dell'esistenza di dispositivi di assistenza e custodia sostenibili e adeguati.
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