Art. 37
Cooperazione
In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione
Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto ai fini del presente regolamento e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.
Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
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