Art. 1
Oggetto
In vigore dal 2 mag 2024
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce la procedura per individuare un aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») che richieda una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS, sostenute dai seguenti soggetti:
a)
gli Stati membri;
b)
l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex»), l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») (di seguito denominate collettivamente «agenzie»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2024:2511:oj#art-1