Art. 1

Procedura di comitato

In vigore dal 29 apr 2024
Il regolamento (UE) 2021/1232 è così modificato: 1) all’articolo 3, è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   I dati inclusi nella relazione di cui al paragrafo 1, lettera g), punto vii), sono forniti per iscritto mediante un modulo standard. Al più tardi entro il 3 dicembre 2024 la Commissione determina il contenuto e la presentazione di tale modulo mediante atti di esecuzione. In tal modo, la Commissione può suddividere in sottocategorie le categorie di dati elencate al paragrafo 1, lettera g), punto vii). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2. »; 2) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sulla base delle relazioni presentate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), e delle statistiche fornite a norma dell’articolo 8, la Commissione elabora entro il 4 settembre 2025 una relazione sull’applicazione del presente regolamento e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. »; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. »; 4) all’articolo 10, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 3 aprile 2026.».
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Procedura di comitato (Art. 1 Regolamento (UE) 2024/1307) — Testo vigente | Portale Normativo