Art. 6

Requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento

In vigore dal 29 apr 2024
Requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento La traiettoria di riferimento è basata sul rischio e specifica per ciascuno Stato membro e garantisce che: a) entro la fine del periodo di aggiustamento, ipotizzando l’assenza di ulteriori misure di bilancio, il rapporto debito pubblico/PIL previsto si collochi o si mantenga su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti al di sotto del 60 % del PIL nel medio termine; b) il disavanzo pubblico previsto sia portato al di sotto del 3 % del PIL nel corso del periodo di aggiustamento e sia mantenuto al di sotto di tale valore di riferimento nel medio termine, ipotizzando l’assenza di ulteriori misure di bilancio; c) lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine sia di norma lineare e almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell’arco dell’intero periodo di aggiustamento; e d) vi sia coerenza con il percorso correttivo di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, ove applicabile.
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Requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/1263) — Testo vigente | Portale Normativo