Art. 7

Comunicazione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri

In vigore dal 24 apr 2024
Comunicazione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, per via elettronica, una relazione comprendente tutti i dati di cui all’, nel formato stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   I servizi della Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente («Agenzia»), inseriscono le informazioni comunicate dagli Stati membri nel portale entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.
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